Statuto
Allegato A) all’atto repertorio 55343 / 18716
STATUTO CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA SOCIETA’ COOPERATIVA.
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 E’ costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata:CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA- Società cooperativa.
Art. 2 La sede della società è nel Comune di Piombino.
Art. 3 La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci
Art. 4 La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.La Cooperativa si propone di fornire ai propri soci la fruizione di beni di proprietà della Cooperativa o in concessione alla stessa cosi’ come dei servizi connessi all’utilizzo di detti beni alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt.2512,2513 e 2514 C.C.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto:
- a) la costruzione e la successiva gestione a favore dei propri soci di un punto ormeggio in località Carbonifera nel Comune di Piombino, realizzabile, in seguito ad apposita Concessione Demaniale e degli altri Enti Competenti, sul Fosso Valnera di Riotorto e sui terreni limitrofi;
- b) la assegnazione in uso ai propri soci dei posti barca realizzati
- c) La manutenzione delle opere realizzate, i servizi di banchina e di alaggio e varo, i servizi di vigilanza, di erogazione di acqua ed energia elettrica, di pulizia del canale ed in genere di tutti quei servizi, a favore dei soci, necessari per il corretto funzionamento del punto ormeggio anche con riguardo alla sicurezza in mare, in ordine a quanto previsto dal Codice Della Navigazione;
- d) la realizzazione e la gestione di locali di rimessaggio per le attrezzature nautiche dei soci, la realizzazione di locali di ritrovo e simili;
- e) la promozione di iniziative di qualsiasi genere atte alla diffusione, fra i soci, delle pratiche sportive e particolarmente della pesca-sportiva, delle attività subacquee, della vela e della nautica da diporto.
- f) avanzare proposte all’Ente Pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica del territorio e per la utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative posti in essere dall’Ente Locale;
- g) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rinforzare tra i Soci i principi ed i legami della solidarietà;
- h) dare assistenza collettiva ed individuale ai propri soci sia direttamente sia tramite altro organismo associativo in tutti i campi onde questi possano conseguire i migliori risultati nell’ambito delle attività sportive. Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa avrà facoltà di svolgere tutte le attività che i suoi organi, nelle rispettive competenze, riterranno utili.
La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. Tassativamente vietato l’esercizio delle attività riservate ai sensi del D.Lgs.58/98,legge 197/91 e D.Lgs 385/93.Potrà inoltre svolgere le sopra descritte attività anche nei confronti di terzi non soci, purché siano rispettati i criteri per la definizione della prevalenza di cui all’art. 2513 C.C.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società per azioni ai sensi dell’art. 2519 del C.C.
Il distintivo sociale è costituito dalla raffigurazione del Casello del Genio Civile di Carbonifera e della Scogliera con la dicitura “CIRCOLO NAUTICO CARBONIFERA Soc. Coop.”.
SOCI
Art. 5 Il numero dei soci non può essere inferiore a nove e non superiore al numero dei posti barca disponibili aumentato del 10%, arrotondato per difetto.
Non possono essere soci né le persone giuridiche, sia pubbliche che private, né coloro che esercitano, in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa o svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo speciale deroga motivata da assumere all’unanimità dal Consiglio di amministrazione.
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, ed il codice fiscale;
- b) l’ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere.
- c) la dichiarazione di assumere l’impegno ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento, dell’atto di assegnazione in uso e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.
- e) quant’altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini dell’iscrizione.
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione,entro tre mesi dalla ricezione della domanda.In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato,ai sensi dell’art.2528C.C.Qualora la domanda di ammissione non sia accolta ,l’aspirante socio puo’ richiedere entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego che sulla deliberazione si pronunci l’assemblea dei soci,che,in occasione della prima successiva convocazione delibera sulle domande non accolte anche se non convocata appositamente
I conferimenti saranno eseguiti a norma del successivo art. 10.
Art. 6 La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.
Il recesso ha luogo nei casi previsti dalla legge.
Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso,se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.Qualora i presupposti del recesso non sussistono il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione puo’ attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.27
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,trasmessa all’interessato a mezzo lettera raccomandata
L’esclusione è deliberata dal Consiglio e può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:
- a) ove il socio eserciti per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della Cooperativa;
- b) ove il socio si renda gravemente inadempiente alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento e nell’atto di assegnazione in uso del posto barca;
- c) ove il socio, senza aver giustificato con serio motivo la sua condotta, danneggi in qualunque modo, moralmente o materialmente, la società oppure fomenti dissidi fra i soci;
- d) ove, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- e) quando non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l’esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo aver notificato al socio,per iscritto i motivi dell’esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
Contro la delibera di esclusione il socio puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata attivare le procedure arbitrali di cui all’art.27
Art. 7 In caso di morte del socio gli subentrano i suoi eredi,sempre che questi abbiano i requisiti per l’ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.Gli eredi dovranno nominare un rappresentante comune. Essi hanno diritto di ottenere, in alternativa al subentro, la liquidazione della quota del loro dante causa che verrà loro corrisposta secondo quanto disposto nel successivo art.8
Art. 8 Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del capitale versato, dell’eventuale sovrapprezzo, ove non in precedenza imputato a capitale e dei dividendi deliberati e non ancora percepiti, oppure della minore somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.
PATRIMONIO SOCIALE, AZIONI
Art. 9 Il patrimonio della cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di Euro 50;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all’art.13 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie.
- d) dall’eventuale sovrapprezzo di emissione delle azioni.
Ciascun socio può essere titolare di azioni fino ad un massimo di 100.000 euro, nei limiti di cui all’art. 2525 C.C.
Le riserve, salvo quelle di cui alla lettera d) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita della società né al suo scioglimento.
Art. 10 Il valore nominale delle azioni sottoscritte deve essere versato all’atto della sottoscrizione.
Per l’assegnazione in uso del posto barca il socio deve sottoscrivere azioni nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.
Art. 11 Le azioni possono essere cedute solo ad altri soci previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
In caso di silenzio entro 60 giorni dalla richiesta del cedente il consenso si intende accordato . Il contratto di cessione deve essere depositato presso la società, in copia, per la iscrizione nel libro dei soci, entro i successivi trenta giorni.
In caso di diniego dell’autorizzazione il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarlo entro sessanta giorni al socio interessato il quale nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione puo’ attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.27.La Cooperativa ha facoltà di non emettere azioni ai sensi dell’art.2346 C.C.
Se il socio assegnatario in uso di un posto barca,potrà unitamente alle azioni trasferire l’uso del posto barca.
Art.12 La società può emettere strumenti finanziari ai sensi dell’art.2526 del Codice Civile In tal caso l’assemblea, appositamente convocata, stabilisce i diritti patrimoniali ed amministrativi di cui al 2° comma di detto articolo e le eventuali condizioni cui è stato sottoposto il loro trasferimento.E’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividenti .
Eventuali finanziamenti in danaro dei soci, potranno essere richiesti dall’organo amministrativo, purché in misura non superiore al valore nominale delle azioni versate da ciascun socio. Tali finanziamenti produrranno interessi solo su specifica deliberazione assembleare.
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
Art. 13 L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine dell’esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criterio di oculata prudenza. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:
- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a retribuire le azioni effettivamente versate in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) ad eventuale riserva straordinaria.
L’Assemblea che approva il bilancio puo’ deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e condizioni stabilite dalla normativa vigente dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici in conformità dei criteri stabiliti da apposito regolamento.Si applica l’art.2545 sexies
ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA
Art. 14 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per:
- a) l’approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell’ordine del giorno.
- d) la determinazione della misura del compenso annuale al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale
e)La delibera sull’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
f)La delibera sull’erogazione del risorno
g)l’approvazione dei regolamenti interni
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata
a)almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.Il termine è di 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.2364 C.C.
b dal Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario
- c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall’art.2406 C.C.
- d) dagli amministratori o in loro vece dai Sindaci entro 30 giorni dalla richiesta fatta da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente il luogo ,la data ,l’ora e l’elenco delle materie da trattare
Detto avviso deve essere pubblicato sul quotidiano “La Nazione” oppure in alternativa inviato con lettera raccomandata a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Nell’avviso suddetto potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima .
Le Assemblee, oltre che presso la sede sociale, potranno essere convocate nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia.
Art. 16 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci con diritto di voto,in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell’oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.
Art. 17 Nell’Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Le votazioni sono fatte ordinariamente per alzata di mano, salvo che il presidente disponga che vengano fatte mediante scrutinio .Il voto deve essere palese
Le nomine alle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa.
A parità di voti prevarrà l’anzianità di socio e, in via subordinata, quella di età.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.
Art. 18 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall’assemblea, la quale nomina altresì un Segretario anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da Notaio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili,ma non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.Tale limite temporale decorre dalla prima elezione che ha corso dopo la modifica dello statuto.
Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in funzione della loro carica.
Il Consiglio (ove a ciò non abbia già provveduto l’assemblea all’atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Nella eventualità che nella compagine sociale siano presenti diverse categorie di soci, uno degli amministratori è scelto fra gli appartenenti ad una delle varie categorie.
Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, nel domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’assemblea.
Può perciò anche deliberare l’adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione di quelle indicate dall’art. 2381 c.c. a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi, nonché procuratori “ad negotia” per determinati atti o categorie di atti.
Art. 22 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente è autorizzato a firmare i contratti di assunzione al lavoro da parte della Cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 23 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo di essi.
Sono rieleggibili ed ad essi spetta, oltre il compenso stabilito dall’assemblea all’atto della nomina, il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento delle loro funzioni.
Ad essi è affidato anche il controllo contabile della società.Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e tra l’altro accertare la consistenza di cassa e l’eventuale esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione e custodia.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 24 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società e i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’assemblea.
Art. 25 In qualunque caso di scioglimento della società, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 26 Per quanto non regolato dall’atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative rette con i principi della mutualità anche agli effetti tributari.
Art. 27 Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la società, comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, saranno rimesse al giudizio di un arbitro estraneo alla cooperativa, nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Camera Arbitrale di Livorno.
L’ arbitro giudicherà secondo diritto ai sensi di legge con lodo non impugnabile ai sensi dell’art. 827 c.p.c..
Firmato : Bandini Alberto – Angela Lallo Notaio